Obbligo di segnalazione amianto
La Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003 modificata e integrata dalla L.R. 14/2012, ha avviato il censimento di tutte le fonti di amianto presenti sugli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati, obbligando i proprietari a comunicare la presenza di amianto.
Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili, i gestori dell’attività, gli amministratori di condominio o gli aventi titolo, i quali devono notificare alla ASL la presenza di amianto in strutture o luoghi, indicando se nel proprio edificio/abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.
I soggetti pubblici e privati proprietari di edifici, impianti o luoghi nei quali vi sia la presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, sono tenuti a comunicarlo all’Azienda Sanitaria Locale, e per conoscenza al servizio comunale competente, entro il 31 gennaio 2013.
I moduli da compilare sono i seguenti :
- Lettera accompagnamento “Invio modulo NA/1 ed allegato A”;
- Modulo NA/1 “Notifica di presenza di amianto in strutture o luoghi”;
- Allegato A “Protocollo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto”;
- Indicazione del nominativo e recapito della figura responsabile e documentazione prevista dal D.M. 06.09.1994.
Pertanto il cittadino che rileva presenza di amianto in un edificio o in un impianto di proprietà e che non lo abbia ancora segnalato (singolo cittadino, condominio, impresa) è tenuto a farlo anche al fine di consentire il censimento completo dell’amianto sul territorio comunale.
La mancata comunicazione comporta, a carico dei soggetti proprietari pubblici e privati inadempienti, l’applicazione di una sanzione amministrativa da € 100,00 a € 1.500,00.
Infine si ricorda che l’eliminazione dell’amianto, sotto qualsiasi forma, presente negli ambienti di vita e di lavoro del territorio lombardo, deve avvenire entro il 31/12/2015.