ufficiotecnico@comune.costamasnaga.lc.it
PAESAGGIO
Parte del territorio comunale, ubicata ad ovest, è tutelato ai sensi della Parte III del D.Lgs. n. 42/2004, in quanto ricede all’interno del perimetro del Parco della Valle del Lambro.
Gli interventi, che alterano lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, con il relativo procedimento amministrativo, sono elencati nel DPR 31/2017.
Gli interventi soggetti all’autorizzazione paesaggistica con procedura ordinaria e il relativo procedimento amministrativo sono disciplinati dal D.Lgs. 42/2004 e smi.
Le autorizzazioni paesaggistiche sono rilasciate dal Parco Regionale della Valle del Lambro con sede a Triuggio in Via Vittorio Veneto n. 19.
Per ulteriori informazioni, contattare l’ufficio urbanistica del Parco: Tel. 0362.970961 – 0362.997137 interno 4 – Fax 0362.997045
La modulistica è reperibile sul sito del Parco della Valle del Lambro al seguente indirizzo: http://www.parcovallelambro.it nella sezione: info e servizi, modulistica ufficio urbanistica.
EDILIZIA ED URBANISTICA
L’attività edilizia/urbanistica è regolamentata prevalentemente dal testo Unico D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché dalla Legge sul Governo del Territorio L.R. 12/2005 e s.m.i.
COSTO DI COSTRUZIONE
Costo di costruzione anno 2024 = €./mq 493,72
NUOVA MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA E STANDARDIZZATA APPROVATA CON D.d.s. 19 febbraio 2020, n. 2018
Di seguito si pubblica il link mediante il quale si può accedere al sito di regione Lombardia in cui sono pubblicati i moduli edilizi approvati con d.d.s. del 19/2/2020 n. 2018 da utilizzare per la presentazione delle pratiche edilizie:
https://www.procedimenti.servizirl.it/procedimenti/html/public/servizio/Ambito_2/edilizia
Si pubblica inoltre la guida alla compilazione.
MESSA IN ESERCIZIO ASCENSORI E MONTACARICHI
Che cos’è |
Per il funzionamento degli impianti occorre chiedere il numero di matricola al Comune; tale numero deve obbligatoriamente essere esposto su targhetta metallica all’interno della cabina. I proprietari o legali rappresentanti di ascensori e montacarichi devono presentare comunicazione al comune competente per territorio, entro 10 giorni dalla data della dichiarazione di conformità dell’impianto. |
Riferimenti di Legge |
D.P.R. 162 del 30/07/1999 e smi |
Modulo |
La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato o reperibile presso l’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica. |
Documenti da allegare |
Ascensori.pdf
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Tempi di legge |
L’Ufficio assegna all’impianto, entro 30 giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l’effettuazione delle verifiche periodiche. |
Informazioni utili |
Per chiarimenti contattare l’Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica. |
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
Che cos’è |
Richiesta diretta ad ottenere una certificazione attestante la destinazione urbanistica di un terreno in base al Piano di Governo del Territorio (PGT) vigente, ossia la zona omogenea di appartenenza. |
Riferimenti di Legge |
Art. 30 del D.P.R. 380 del 06/06/2011 e smi. |
Modulo |
La domanda deve essere redatta su apposito modulo qui allegato o reperibile presso l’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica. |
Documenti da allegare |
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Tempi di legge |
30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. In caso di mancato rilascio nel termine, il certificato può essere sostituito da una dichiarazione dell’alienante attestante l’avvenuta presentazione della domanda e la destinazione urbanistica del terreno. |
Informazioni utili |
Esso conserva validità 1 anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell’alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. |
AGIBILITA’
Che cos’è |
La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonchè la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata. |
Riferimenti di Legge |
Art. 24 del D.P.R. 380 del 06/06/2011 e smi. |
Modulo |
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Documenti da allegare |
La documentazione da allegare è elencata nel Quadro riepilogativo della documentazione contenuto nel modello. Inoltre, deve essere allegato quanto segue (qualora necessario secondo i lavori eseguiti) : – planimetria riportante gli schemi degli impianti tecnologici (fognatura, acquedotto, gas, energia elettrica, telefono) e degli allacciamenti ai pubblici servizi; – dichiarazione di cui all’art. 3.1.8 del RLI – dichiarazione del DL circa la conformità dell’installazione di manufatti e/o dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso e lo stazionamento in coperturada rendersi mediante deposito della seguente documentazione (art. 3.16.7 del RLI): 1. dichiarazione della messa in opera dei componenti di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica 2. certificazioni dei produttori sui materiali e componenti utilizzati 3. verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale. |
Tempi di legge |
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Informazioni utili |
L’utilizzo delle costruzioni può essere iniziato dalla data di presentazione allo sportello unico della segnalazione corredata della documentazione di cui all’art. 24 c. 5 del DPR 380/2001 e smi. Si applica l’art. 19, c. 3 e 6bis, della legge 241/1990 e smi. |
SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE
Che cos’è |
In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante segnalazione certificata di inizio di attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001 e smi; |
Riferimenti di Legge |
Art. 23 del DPR 380/2001 e smi e art. 7 del DPR 160/2010. |
Modulo |
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Tempi di legge |
ll proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la segnalazione certificata di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la segnalazione, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie |
Informazioni utili |
La segnalazione non è in marca da bollo e comporta il versamento diritti di segreteria pari ad €. 55,00 (salvo conguaglio da valutare da parte dell’UTC). |
MANUTENZIONE ORDINARIA – COMUNICAZIONE
Che cos’è |
Documento in cui vengono comunicati gli interventi di manutenzione agli edifici e, in particolare, le riparazioni e sostituzioni delle finiture (intonaco, pavimento, rivestimento, infissi, ecc.). |
Riferimenti di Legge |
Art. 6 c. 1 del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. – art. 27 c. 1 lett. a) LR 12/2005 e s.m.i. |
Documenti da allegare |
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Tempi di legge |
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Informazioni utili |
La comunicazione è facoltativa e ha lo scopo di informare l’Amministrazione Comunale dei lavori edili in corso. |
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Che cos’è |
Documento in cui viene comunicata la fine dei lavori relativi ad un Permesso di Costruire o ad una Segnalazione Certificata di Inizio Attività. In caso di S.C.I.A. è necessario comunicare la fine lavori unitamente al certificato di collaudo finale e alla ricevuta dell’avvenuta presentazione della variazione catastale (o dichiarazione che non sono avvenute modifiche della classe dell’edificio). |
Riferimenti di Legge |
art. 15, 22 e 23 del D.P.R. n. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. |
Modulo |
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Documenti da allegare |
La documentazione da allegare è elencata nel Quadro riepilogativo della documentazione contenuta nel modulo. Inoltre deve essere allegato quanto segue (qualora necessario secondo la tipologia di intervento realizzata): – Dichiarazione del DL circa la conformità dell’installazione di manufatti e/o dispositivi di sicurezza che consentono l’accesso e lo stazionamento sulla copertura da rendersi mediante produzione della seguente documentazione: 1. dichiarazione della messa in opera dei componenti di sicurezza secondo le indicazioni del costruttore e/o delle norme di buona tecnica; 2. certificazioni dei produttori sui materiali e componenti utilizzati; 3. verifica della rispondenza delle soluzioni adottate a quanto previsto in sede progettuale; – asseverazione del DL di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto depositato e alle sue eventuali varianti compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica (legge 10) e suoi aggiornamenti; – attestato di prestazione energetica (APE); – estremi della ricevuta di avvenuta variazione catastale ovvero dichiarazione che l’intervento non ha modificato il classamento. |
Tempi di legge |
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Informazioni utili |
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SEGNALAZIONE CERTIFICATA INIZIO ATTIVITA’ (S.C.I.A.)
Che cos’è |
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 380/2001 e smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio; Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successie non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. |
Riferimenti di Legge |
Art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. – art. 22 del DPR 380/2001 e smi. |
Modulo |
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Tempi di legge |
L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. La documentazione allegata deve essere completa. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per legge, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni. |
Informazioni utili |
La segnalazione non è in marca da bollo e comporta il versamento dei diritti di segreteria dell’importo di €. 55,00 (salvo conguagio da valutare da parte dell’UTC). |
PERMESSO DI COSTRUIRE
Che cos’è |
Tutti gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati a permesso di costruire, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6 e 6 bis del d.P.R. n. 380/2001, nonché dagli artt. 22 e 23. |
Riferimenti di Legge |
Art. 14, 20, 28bis, 36 del DPR 380/2001 e smi nonchè art. 33, 52 e 60 della L.R. 12 del 11/03/2005 e s.m.i e art. 7 e 8 del DPR 160/2010. |
Modulo |
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Tempi di legge |
60 giorni dalla data di presentazione della richiesta |
Informazioni utili |
La domanda è in marca da bollo da €. 16,00 (una per la richiesta e una per il rilascio) e comporta il versamento diritti di segreteria (importo variabile in funzione della tipologia di intervento, del volume e delle superfici). L’Ufficio può chiedere integrazioni entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, in tal caso il termine per il rilascio decorre dalla presentazione delle integrazioni. Validità: entro 1 anno dal rilascio/notifica del Permesso è possibile iniziare i lavori; dall’inizio lavori il proprietario o avente titolo ha tempo 3 anni per ultimarli. L’attività edilizia è subordinata al versamento del contributo concessorio. |
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (C.I.L.) art. 6 comma 1 lettera e-bis) DPR 380/2001 e s.m.i.
Che cos’è |
Ai sensi dell’art. 6 c. 1 lett. e-bis) del DPR 380/2001 e smi, le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, possono essere realizzate previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale. |
Riferimenti di Legge |
Art. 6 c. 1 lettera e-bis) del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. |
Modulo |
Vai al modulo |
Documenti da allegare |
La documentazione allegata è quella elencata nel Quadro riepilogativo della documentazione contenuta nel modulo. Inoltre, deve essere allegata la planimetria delle opere in progetto. |
Tempi di legge |
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Informazioni utili |
La comunicazione non è in marca da bollo; comporta il versamento diritti fissi di segreteria dell’importo di € 50,00. |
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA (C.I.L.A.) art. 6bis del DPR 380/2001 e s.m.i.
Che cos’è |
Gli interventi non riconducibili all’elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22 del DPR 380/2001 e smi, sono realizzabili previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
L’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che sono compatibili con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori. |
Riferimenti di Legge |
Art. 6bis del D.P.R. 380 del 06/06/2001 e s.m.i. |
Modulo |
Vai al modulo |
Documenti da allegare |
La documentazione da allegare è quella elencata nel Quadro riepilogativo della documentazione contenuto nel modulo. Inoltre, deve essere allegato quanto segue (qualora necessario secondo il tipo di intervento): – relazione tecnica – documentazione fotografica – elaborati grafici, relazione e dichiarazione dimostranti il rispetto della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche – n. 2 copie del progetto per il contenimento dei consumi energetici (conforme ai modelli approvati con Decreto del Direttore Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia n. 2456 del 8/3/2017) – scheda istat da compilare on-line (reperibile sul sito dell’istat https://indata.istat.it/edilizia) – dichiarazione di cui all’art. 3.1.4 del RLI – esame dell’impatto paesistico del progetto (per la classe di sensibilità del sito si veda la tav. 8b del PGT vigente) |
Tempi di legge |
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Informazioni utili |
La comunicazione non è in marca da bollo e comporta il versamento diritti fissi di segreteria dell’importo di € 50,00. |
COMUNICAZIONE LAVORI FINALIZZATI AL RISPARMIO ENERGETICO
Che cos’è |
Comunicazione di lavori considerati interventi di manutenzione ordinaria che riguardino l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell’energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell’efficienza energetica che prevedano l’installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro, nonchè di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi. |
Riferimenti di Legge |
L. 09/01/91 n. 10, D.P.R. 26/08/93 n. 412, D.M. 15/02/92 art. 1 lettera g), D.Lgs. 115/2008 e D.Lgs. 192/2005 |
Modulo |
La comunicazione deve essere redatta su apposito modulo qui allegato o reperibile presso l’Ufficio Edilizia Privata e Urbanistica. |
Documenti da allegare |
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Tempi di legge |
Immediata con la presentazione della richiesta |
Informazioni utili |
La domanda non è in marca da bollo; non comporta il versamento dei diritti di segreteria. |
MODULI VARI DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE IN MATERIA EDILIZIA:
- Dichiarazione norme igienico edilizie (3.1.4 asl.pdf)
- Esame impatto paesistico, da allegare alle pratiche edilizie aventi ad oggetto lavori esterni all’edificio, quest’ultimo ubicato all’esterno del perimetro del Parco Valle del Lambro (Esame Impatto Paesistico.pdf)
- Comunicazione anagrafe tributaria, da allegare a ciascuna istanza in materia di edilizia (anagrafe tributaria.pdf)
- Terre e rocce da scavo: – Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 41 bis D.L 69/2013).pdf – Conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo (art. 41 bis c. 3 D.L. 69/2013).pdf
- Rilevazione mensile I.S.T.A.T.: dal mese di Gennaio 2010 l’Istat ha adottato due nuovi modelli di rilevazione mensile dell’attività (uno per l’edilizia residenziale e uno per l’edilizia non residenziale); i modelli e le istruzioni di compilazione devono essere scaricati dall’indirizzo internet: https://indata.istat.it/ediliza. Nell’ambito della riorganizzazione del processo di raccolta delle informazioni sull’attività edilizia, di cui alla circolare istat 8171 del 04/12/2009 è stato attivato il sito https://indata.istat.it/pdc : i modelli Istat vanno compilati direttamente on-line; copia dello stesso va stampata e allegata all’istanza edilizia.
- OBBLIGO TRASMISSIONE INFORMATIZZATA DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI INIZIO LAVORI: La direzione generale Sanità e del Lavoro della Regione Lombardia ha disposto dal 1° Gennaio 2010 per i cantieri edili per i quali vige l’obbligo di trasmissione della notifica preliminare di cui al D.Lgs. 81/2008, i committenti delle opere devono inviare la stessa agli organi di vigilanza tarmite sistema informatico. sul sito www.previmpresa.servizirl.it/cantieri/ è disponibile l’applicativo per l’inserimento on-line dei dati richiesti. Copia dell’avvenuto invio deve essere depositata con l’inizio dei lavori all’ufficio Tecnico.