Ufficio Anagrafe – modulistica
SERVIZI DEMOGRAFICI
anagrafe@comune.costamasnaga.lc.it
Qui sono disponibili tutte le informazioni e la modulistica relativa ai seguenti servizi:
Procedimenti amministrativi – termini
carta d’identità elettronica– informazioni
Dichiarazione di residenza – Modulo
Cambio di residenza
Dal 9 maggio 2012 è possibile cambiare residenza… in tempo reale!
La dichiarazione può essere inviata anche per e-mail o per posta. Ecco le istruzioni e i moduli.
Il 9 maggio 2012 è entrato in vigore l’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”.
Questo articolo di legge consente una nuova modalità di comunicazione dei cittadini con la pubblica amministrazione per quanto riguarda il cambiamento di residenza (cambio di via all’interno del Comune o iscrizione con provenienza da altro comune italiano).
Rimangono escluse momentaneamente le iscrizioni anagrafiche degli stranieri provenienti dall’estero, che dovranno sempre presentarsi agli sportelli mostrando la documentazione prevista dalla normativa vigente sulla regolarità del loro soggiorno.
In sintesi dal 9 maggio 2012 il cittadino ha la possibilità di presentare la richiesta di variazione anagrafica compilando il modello allegato1 anche senza recarsi agli sportelli anagrafici; immediatamente, entro 48 ore dalla ricezione della documentazione, il Comune deve procedere all’iscrizione anagrafica; il Comune stesso farà gli accertamenti di verifica solo nei 45 giorni successivi, che si concluderanno con il silenzio assenso oppure con un provvedimento di rigetto e con la relativa segnalazione alla competente autorità di pubblica sicurezza e al Comune di provenienza.
I moduli di variazione della residenza possono essere inoltrati con le seguenti modalità:
- presentazione direttamente allo sportello anagrafe
- invio tramite posta elettronica certificata (pec) del richiedente
- invio tramite posta elettronica semplice del documento sottoscritto con firma digitale oppure tramite scansione del documento firmato con firma autografa del richiedente
- tramite fax
- tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
Questi i riferimenti utili per il Comune di Costa Masnaga:
- indirizzo pec: comune.costamasnaga@pec.regione.lombardia.it
- indirizzo del Servizio: anagrafe@comune.costamasnaga.lc.it
- fax: 031879022
- sede ufficio Anagrafe: Via XXV Aprile n. 70 – 23845 Costa Masnaga (LC)
Le richieste devono essere sempre accompagnate dalla copia dei documenti di identità di tutti i componenti familiari che sono interessati alla variazione anagrafica. I componenti maggiorenni dovranno anche firmare il modulo di richiesta.
Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero – Modulo
Dichiarazione assenso del proprietario – Modulo
Stessa situazione per coloro che chiedono di trasferire la propria residenza all’estero: essi devono utilizzare l’allegato 2 e poi comunque recarsi presso l’ambasciata/consolato competente per territorio per richiedere l’inoltro del modello Cons01 che servirà per rendere efficace la richiesta di iscrizione.
Iscrizione anagrafica – I cittadini che hanno trasferito la propria dimora abituale a Costa Masnaga, provenendo da un Comune diverso, devono provvedere a comunicare tale variazione rendendo apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe, che provvederà poi a trasmettere la richiesta di cancellazione al Comune di precedente abitazione. Contemporaneamente il Comune, a pratica conclusa, provvederà ad informare la Motorizzazione per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione. In occasione dell’apertura di una pratica di cambio di indirizzo o di residenza, può essere dichiarata su apposita modulistica la convivenza nella stessa famiglia anagrafica per vincoli affettivi. di tale dichiarazione potrà essere richiesto dagli interessati, in costanza delle condizioni dichiarate, uno specifico attestato allo sportello delle certificazioni.
Cancellazione anagrafica per trasferimento residenza ad altro Comune – Formalizza il trasferimento della residenza del cittadino presso un Comune diverso. La richiesta va presentata presso il nuovo Comune di residenza, che provvederà a trasmettere d’Ufficio la pratica. La richiesta perviene d’Ufficio dal Comune di nuova residenza, per cui non occorre recarsi presso il Comune di precedente abitazione.
Cambio di indirizzo all’interno del Comune di Costa Masnaga – Trasferimento della residenza da un indirizzo ad un altro, rimanendo all’interno del Comune di Costa Masnaga. d’ufficio viene effettuata contemporaneamente anche la comunicazione alla Motorizzazione per l’aggiornamento dell’indirizzo sulla patente di guida e sul libretto di circolazione.
Aggiornamento carta di circolazione per cambio residenza – Serve ad aggiornare la carta di circolazione con il nuovo indirizzo dell’intestatario. Tempi previsti: 180 giorni dalla comunicazione positiva del procedimento anagrafico.
Aggiornamento patente di guida per cambio di residenza – Serve ad aggiornare la patente con il nuovo indirizzo dell’intestatario. Tempi previsti: 180 giorni dalla comunicazione positiva del procedimento anagrafico.
Soggiorno di cittadini Unione Europa – documenti – dall’11 aprile 2007, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 30/2007, la carta di soggiorno è abrogata ed è sostituita da un certificato anagrafico di residenza e soggiorno rilasciato dall’Ufficio Anagrafe, previa iscrizione. Con il D.Lgs. nr. 32/2008 i cittadini dell’Unione europea che intendono soggiornare in Italia un periodo inferiore ai tre mesi sul territorio italiano, possono presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza sul territorio nazionale. L’ufficio gli restituirà copia, debitamente timbrata, che andrà esibita ad ogni richiesta da parte delle forze di polizia. In mancata dichiarazione di presenza, il cittadino si intende soggiornante in Italia da più di tre mesi. Per periodi superiori ai tre mesi è necessario iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza. Per l’iscrizione è necessario presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale e n. 2 marche da bollo da € 16,00. Diversamente, è necessario dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno ed essere titolari di un’assicurazione sanitaria. Dopo 5 anni di regolarità di soggiorno in Italia, l’Ufficio anagrafe rilascerà un certificato che attesterà il diritto al soggiorno permanente.
CONVIVENZA DI FATTO Informazioni
Autocertificazione convivenza di fatto – Modulo
Autocertificazione residenza e convivenza di fatto – Modulo
Iscrizione all’AIRE – Serve per la registrazione nella specifica anagrafe degli italiani residenti all’estero. L’iscrizione non è obbligatoriase l’espatrio è inferiore all’anno o è avvenuto per motivi di lavoro stagionali. Con l’iscrizione si crea un legame anagrafico con il vecchio Comune di residenza che continua a poter rilasciare la carta di identità e l’ordinaria certificazione per le elezioni e per i Referendum nazionali. Il cittadino potrà votare all’estero tramite voto per corrispondenza od esercitare l’opzione di voto in Italia nel Comune di iscrizione AIRE (elezioni del Parlamento e Referendum).
RICHIESTA NUMERO CIVICO – Modulo
Casi di esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo
STATO CIVILE
LE CERTIFICAZIONI: Le certificazioni e gli atti richiesti dai cittadini sono rilasciati in tempo reale ove possibile e comunque nel tempo strettamente necessario alla predisposizione degli atti.
Pubblicazioni per il matrimonio civile – documenti– Formalità necessaria per poter contrarre matrimonio: con essa gli sposi danno atto della loro volontà di contrarre matrimonio. L’atto di pubblicazione resterà affisso all’albo delle Pubblicazioni matrimoniali on-line del comune per un periodo di otto giorni consecutivi. Trascorsi ulteriori 3 giorni è possibile contrarre matrimonio. Il matrimonio deve avvenire entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione. La pubblicazione deve essere richiesta al Comune di residenza di uno dei nubendi. Il Comune provvederà a richiederla all’eventuale altro Comune di residenza di uno dei nubendi. La pubblicazione avviene su appuntamento, pertanto è necessario telefonare all’Ufficio Stato Civile.
Pubblicazioni per il matrimonio religioso – documenti – Formalità necessaria per poter contrarre matrimonio religioso. Il Parroco o il Ministro di culto, davanti ai quali avverrà la celebrazione del matrimonio, richiedendo la pubblicazione al Comune di residenza di uno dei nubendi e i nubendi sottoscrivono l’atto di pubblicazione matrimoniale. L’atto di pubblicazione resterà affisso all’albo delle Pubblicazioni matrimoniali on-line del comune per un periodo di otto giorni consecutivi. Trascorsi ulteriori 3 giorni viene rilasciato il certificato di eseguita pubblicazione da consegnare al Parroco o Ministro di Culto. Il matrimonio deve avvenire entro 180 giorni, pena la decadenza della pubblicazione. La pubblicazione avviene su appuntamento, pertanto è necessario telefonare all’Ufficio Stato Civile.
Richiesta di pubblicazione – Modulo
Richiesta di pubblicazione Istat – Modulo
Regime patrimoniale dei coniugi – Al momento del matrimonio, i due coniugi devono scegliere il regime patrimoniale: comunione o separazione dei beni. La comunione legale dei beni è il regime legale previsto dal codice nel caso in cui non via sia stata una scelta diversa da parte dei coniugi (art. 159 c.c.). La comunione dei beni realizza una parità dei coniugi, consentendo loro una gestione ed una titolarità comune del patrimonio famigliare. La separazione dei beni si ha quando ciascuno dei coniugi è il soloproprietario dei beni acquistati durante il matrimonio. Egli ha quindi il diritto di goderli ed amministrarli, salvo naturalmente l’obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e capacità di lavoro.
Scelta regime patrimoniale – Modulo
Estratto di matrimonio (richiesta verbale) – L’estratto per riassunto dell’atto di matrimonio attesta il matrimonio dell’individuo così come desunto dal relativo atto. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate. L’estratto per copia integrale di matrimonio può essere rilasciato solo in casi eccezionali, per motivato interesse e qualora non vi sia divieto di legge. Possono essere sostituiti dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, senza bisogno di autenticare la sottoscrizione.
Riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio – Serve per il riconoscimento di un figlio nato fra persone non coniugate (quando tale riconoscimento non è stato fatto nell’atto di nascita). Il figlio naturale dopo la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 ha gli stessi diritti del figlio legittimo. Qualsiasi distinzione è stata definitivamente superata con la legge delega approvata il 29 ottobre 2010. Sparisce la definizione di figlio naturale sostituita quando necessario, dalla definizione di figlio nato fuori dal matrimonio, usando la stessa terminologia dell’art. 30 della Costituzione.
Libretto Internazionale di Famiglia – Sul libretto vengono riportati i datti e le annotazioni relative al matrimonio, al regime patrimoniale, alla nascita dei figli ed ulteriori annotazioni che riguarderanno la famiglia. Il libretto è valido nella maggior parte dei paesi europei e sostituisce a tutti gli effetti i certificati e gli estartti per riassunto degli atti di matrimonio della coppia e nascita dei figli. Può essere richiesto al momento della richiesta delle pubblicazioni matrimoniali o anche successivamente alla celebrazione del matrimonio. Particolarmente utile per chi trasferisce la propria residenza all’estero.
SEPARAZIONI E DIVORZI Informazioni
Richiesta separazione o divorzio – Modulo
UNIONI CIVILI Informazioni
Richiesta unione civile – Modulo
Cambiamento di Nome e Cognome – Serve, nei casi consentiti dalla legge, a cambiare il proprio cognome o nome.
INFORMAZIONI SULLA DICHIARAZIONE DI NASCITA
Dichiarazione di nascita – documenti – Serve per la formazione dell’atto di nascita del bambino. Va fatta obbligatoriamente entro i primi 3 giorni dalla nascita presso l’Ospedale dove è avvenuto il parto, oppure entro i primi 10 giorni dalla nascita presso il Comune di nascita, anche da genitori non residenti, oppure entro i primi 10 giorni dalla nascita presso il Comune di residenza dei genitori. (Nel caso di genitori residenti in due differenti Comuni, salvo diverso accordo, la dichiarazione è resa nel Comune di residenza della madre).
Attribuzione del Codice Fiscale ai neonati – Attribuzione automatica del codice fiscale per i nati residenti in Costa Masnaga, convalida dall’Anagrafe Tribunale di Roma. tempi di conclusione: contestualmente alla registrazione nei registri di nascita del neonato e iscrizione nella famiglia dei genitori (della madre se i genitori hanno residenze della madre)
INFORMAZIONI SULLA CITTADINANZA ITALIANA
DISPOSIZIONE ANTICIPATE DI TRATTAMENTO – DAT
CHE COSA SONO – Dal 31 gennaio 2018 ogni persona maggiorenne, capace di intendere e volere, in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (D.A.T.) “esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari”.
COME SI POSSONO ESPRIMERE – Le D.A.T. sono redatte in forma libera dalla persona interessata, maggiorenne e capace di intendere e di volere.
Il dichiarante, definito “disponente” può esprimere le proprie D.A.T., per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza, che provvede all’annotazione in apposito registro.
Come da indicazioni del Ministero dell’Interno Servizi Demografici con Circolare n. 1/2018 (che si pubblica tra gli allegati), l’Ufficiale di Stato civile non partecipa alla redazione delle disposizioni né fornisce informazioni o avvisi in merito al contenuto delle stesse, dovendosi limitare a verificare i presupposti della consegna – con particolare riguardo all’identità e alla residenza del disponente nel Comune – e a riceverla.
Il disponente indica una persona di sua fiducia, denominata “fiduciario”, che deve essere maggiorenne, capace di intendere e di volere, fare le veci e rappresentare il disponente nelle relazioni con il medico e le strutture sanitarie, nel caso in cui il disponente non sia più in grado di esprimere le proprie volontà.
Il fiduciario deve accettare la nomina mediante la sottoscrizione delle D.A.T. o con atto successivo, allegato alle D.A.T..
Nel caso in cui le D.A.T. non contengano l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, le disposizioni mantengono efficacia secondo le volontà del disponente.
In caso di necessità, il giudice tutelare provvederà alla nomina di un Amministratore di sostegno.
A CHI DEVONO ESSERE CONSEGNATE – Le D.A.T. devono essere consegnate personalmente, all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza.
Al fine di agevolare la consegna e il rilascio di apposita ricevuta, è stato predisposto l’unito modello di consegna D.A.T. che si pubblica tra gli allegati.
Le D.A.T. sono depositate presso l’ufficio dello stato civile.
Al disponente viene rilasciata apposita ricevuta di consegna della dichiarazione.
Le D.A.T. vengono conservate a cura del Comune ed il nominativo del dichiarante e del fiduciario, ove nominato, vengono iscritti in apposito registro informatico e cartaceo. In caso di consenso, sia le D.A.T. che la nomina del fiduciario saranno inviate a cura del Comune alla Banca dati nazionale istituita dal Ministero.
Il disponente dovrà aver cura di trattenere per sé una copia delle D.A.T. e di consegnarne una copia al fiduciario nominato.
RICHIESTA DEPOSITO DAT – Modulo
Circolare del Ministero dell’Interno Servizi Demografici n. 1/2018
CERTIFICAZIONI
LE CERTIFICAZIONI: Le certificazioni e gli atti richiesti dai cittadini sono rilasciati in tempo reale ove possibile e comunque nel tempo strettamente necessario alla predisposizione degli atti.
Modulo di prenotazione certificati – Grazie alla semplificazione amministrativa la richiesta di certificati si è ridotta notevolmente: la pubblica amministrazione, i gestori e gli esercenti dei pubblici servizi hanno infatti l’obbligo di accettare l’autocertificazione. Quando il certificato è indispensabile, oltre agli sportelli per il rilascio, di norma, in tempo reale, può essere richiesto tramite: a) posta ordinaria all’indirizzo Comune di Costa Masnaga, ufficio anagrafe Via XXV Aprile n. 70 – 23845 Costa Masnaga; b) posta elettronica all’indirizzo e-mail anagrafe@comune.costamasnaga.lc.it
Certificati anagrafici – I certificati anagrafici attestano situazioni desunte dagli archivi anagrafici, quali la composizione della famiglia, la residenza, ecc… Di norma i certificati hanno validità sei mesi, salvo quelli riferiti a situazioni immutabili (per esempio il certificato di nascita) che hanno validità illimitata. Possono essere sostituiti da autocertificazione.
Certificati di stato civile – I certificati di stato civile attestano situazioni desunte nei Registri di Stato Civile, quali la nascita, il matrimonio, la morte. Possono essere sostituiti da autocertificazione e spediti o consegnati all’ente richiedente senza bisogno di autentica della firma. Richiesta verbale (esenti da dirittti ai sensi dell’art. 7, comma 5 della legge n. 405/90)
Certificati elettorali – Attestano il possesso dei diritti politici e l’iscrizione nelle liste elettorali. La richiesta è verbale in caso si desideri una singola certificazione, scritta in caso si desideri certificazione relativa a liste di candidati o proposte di legge o referendum.
Autenticazione di copie – Attesta la conformità all’originale delle copie di documenti della Pubblica Amministrazione o da presentare a Pubbliche Amministrazioni o a soggetti privati che vi consentano. Può essere effettuata dal Pubblico Ufficiale che ha emesso o presso il quale è depositato l’originale, dal funzionario competente a ricevere la documentazione o, in via sostitutiva, presso l’apposito sportello anagrafico. L’Ufficio Anagrafe non è abilitato all’autenticazione di atti negoziali (contratti, atti unilaterali, testamenti…) e di atti giudiziari (ricorsi, citazioni).
Autenticazione di firma a domicilio – Autenticazione della firma del cittadino inabilitato o impossibilitato a recarsi autonomamente presso gli Uffici Comunali, per infermità permanente o temporanea, effettuata direttamente al suo domicilio e/o presso case di cura, case di riposo o altre abitazioni site nel territorio comunale.
Autenticazione di firme – L’autentica delle sottoscrizioni e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà è richiesta quando le domande e le dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio NON vengono inviate unitamente alla copia di un documento d’identità o NON sono firmate daventi all’impiegato dell’ufficio competente a ricevere la documentazione.
Autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atti notori
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con autentica di firma)
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza autentica di firma)
Con il termine generico di autocertificazione si intende la facoltà del cittadino di dichiarare, sotto la propria responsabilità, una serie di stati, fatti e qualità che sono certificati o attestati da una pubblica amministrazione (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) o conosciute direttamente dal cittadino e riferite a se stesso o aterze persone (dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio con autentica di firma e dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio senza autentica). Le dichiarzioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.
Carta d’Identità: rilascio e rinnovo – E’ il documento di riconoscimento che viene rilasciato a chi ha compiuto 18 anni, (italiano o straniero). Per gli Italiani può essere equipollente al Passaporto e avere validità per l’espatrio nei paese dell’Unione Europea (ed altri coi quali esistono appositi accordi). Come stabilito dal decreto legge n. 122 del 24/06/2008, la validità del documento è di 10 anni. N.B. Le carte già rilasciate con scadenza uguale o successiva al 26 giugno 2008 vengono prorogate di altri 5 anni. si invitano i possessori di tali documenti a recarsi all’Ufficio Carte d’Identità per l’apposizione del timbro di estesa validità. Avviso a chi si reca all’estero: Il Ministero degli Interni, poichè sono stati segnalati disagi provocati dal mancato riconoscimento da parte delle Autorità di frontiera di alcuni stati esteri del documento prorogato ( ad es. Svizzera, Egitto, Turchia, Tunisia, Bosnia erzegovina, Bulgaria, Romania) ha autorizzato la sostituzione della Carta d’Identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, previo ritiro di quella in possesso dell’interessato, con una nuova Carta d’Identità la cui validità decennale decorre dalla data del rilascio. La decisione è rimessa alla valutazione dei cittadini anche se si consiglia a chi deve recarsi in questi Stati di utilizzare il Passaporto o una nuova Carta d’Identità.
Carta d’Identità per i minori di 18 anni valido per l’espatrio – E’ il documento di riconoscimento (carta d’identità) che viene rialsciato ha chi meno di 18 anni (italiano o straniero), previo assenso dei genitori, con l’apposizione delle proprie firme su modello predisposto. Il documento ha validità differente in base all’età anagrafica del minore: da 0 anni a 3 anni la validità è 3 anni – dai 3 anni compiuti ai 17 anni la validità è 5 anni. Il minore dal compimento dei 12 anni di età deve firmare lui stesso il documento unitoall’assenso compilato dai genitori.
Certificati storici/originali – Sono certificati che si riferiscono ad una certa data o all’origine di una famiglia. Generalmente servono per successioni o per ricerca degli eredi, per pratiche giudiziarie, usucapione ecc…
Passaggio di proprietà di auto e moto. Autentica di firma – Il proprietario del bene mobile registrato deve recarsi allo sportello autentiche dell’anagrafe con Certificato di Proprietà (rilasciato dal PRA) per l’autentica di firma. E’ a carico del proprietario l’onere di procedere alla registrazione del passaggio di proprietà presso il PRA.
IL PASSAPORTO –Informazioni
Domanda per passaporto allegato.pdf
N.B. Dal 24 giugno 2014 importanti novità per il contrassegno telematico.
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve chiedere l’emissione di un nuovo passaporto.
Consulta il sito di Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia.
Passaporto minori – Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore NON è più valida dal 27/06/2012, infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Attestazione dichiarazione accompagnatore – Modulo
Atto assenso genitori – Modulo
Dichiarazione accompagnamento – Modulo
Atto di assenso al rilascio del passaporto al figlio minore – Modulo
ELETTORALE
LE CERTIFICAZIONI: Le certificazioni e gli atti richiesti dai cittadini sono rilasciati in tempo reale ove possibile e comunque nel tempo strettamente necessario alla predisposizione degli atti.
Iscrizione e cancellazione dall’albo degli scrutatori – L’albo contiene l’elenco delle prsone idonee a svolgere le funzioni di scrutatore in occasione delle elezioni. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina ai seggi viene fatta dalla Commissione Elettorale Comunale scegliendo fra gli iscritti nell’Albo. Ai nominati viene notificato l’esito del sorteggio con la indicazione del luogo e dell’ora in cui presentarsi per la costituzione del seggio elettorale. I nominati che non possono assolvere l’incarico, devono presentare all’Ufficio elettorale una dichiarazione con i motivi dell’impedimento. Una volta nominati si può rinunciare solo per “gravi motivi” e la dichiarazione va fatta entro 48 ore dal loro insorgere.
Iscrizione e cancellazionedall’albo dei presidenti di seggio elettorale – L’albo contiene l’elenco delle persone idonee a svolgere le funzioni di Presidente di seggio in occasione delle elezioni. L’iscrizione viene fatta a domanda dell’interessato e rimane valida finchè non vengono meno i requisiti o non si chiede espressamente la cancellazione dall’Albo. La nomina per le singole elezioni viene fatta dalla Corte di Appello.
Domanda di iscrizione all’albo dei Giudici Popolari – L’albo contiene l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare nei processi presso le Corti d’Assise e d’assise d’Appello. Le operazioni di aggiornamento si svolgono ogni due anni dal mese di aprile al mese di luglio. L’iscrizione avviene sia a domanda dell’interessato sia d’ufficio, da parte del Sindaco, e rimane valida finché non vengono meno i requisiti. Gli Organi giudiziari sorteggiano dall’Albo gli iscritti che dovranno formare le giurie popolari nei processi.
La tessera elettorale – Informazione
Richiesta nuova tessera elettorale per esaurimento spazi – Modulo
SERVIZIO LEVA