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Segnalazione certificata inizio attività (S.C.I.A.)

Dettagli del documento

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è un atto con cui un'impresa comunica al Comune l'avvio di un'attività produttiva, commerciale o di servizi.

Tipo documento:
  • Modulistica Ufficio Tecnico

Descrizione

Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:

  •  gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del DPR 380/2001 e smi, qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  •  gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell’edificio;
  • gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell’articolo 10, comma 1, lettera c).

Sono, altresì, realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell’agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell’intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d’inizio attività e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.

Riferimenti di Legge: Art. 19 della Legge 241/90 e s.m.i. – art. 22 del DPR 380/2001 e smi.

Tempi di legge:

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente. La documentazione allegata deve essere completa. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per legge, nel termine di 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

La segnalazione non è in marca da bollo e comporta il versamento dei diritti di segreteria dell’importo di €. 55,00 (salvo conguagio da valutare da parte dell’UTC).

Ufficio responsabile

Ufficio Edilizia Privata e Pubblica

Ufficio Edilizia Privata e Pubblica Urbanistica e Patrimonio del Comune di Costa Masnaga si occupa di pianificare, progettare e realizzare le opere pubbliche sul territorio comunale.

Municipio di Costa Masnaga

Via 25 Aprile, 70

Comune di Costa Masnaga, 23845

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