Descrizione
Serve per il riconoscimento di un figlio nato fra persone non coniugate (quando tale riconoscimento non è stato fatto nell’atto di nascita). Il figlio naturale dopo la riforma del Diritto di Famiglia del 1975 ha gli stessi diritti del figlio legittimo. Qualsiasi distinzione è stata definitivamente superata con la legge delega approvata il 29 ottobre 2010. Sparisce la definizione di figlio naturale sostituita quando necessario, dalla definizione di figlio nato fuori dal matrimonio, usando la stessa terminologia dell’art. 30 della Costituzione.